Si comunica che, nel periodo compreso tra il 2 agosto 2022 (h. 9,00) ed il 16 agosto 2022 (h. 14.00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate:
- A ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e superamento della prova disciplinare di cui all’art.6 del DM 21 luglio 2022 n. 188, – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio;
- B all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio Istanze Online (POLIS). All’istanza si accederà tramite un link diretto presente sulla home page del suddetto portale delle istanze online.
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.
CONSULENZA CISL SCUOLA PALERMO – TURNO FISICO
La consulenza è riservata agli iscritti CISL Scuola o a coloro che provvedono contestualmente.
PALERMO
Ogni lunedì-mercoledì-venerdì mattina
dalle ore 9 alle 13 TURNO FISICO
negli stessi giorni di lunedì-mercoledì-venerdì
ore 10 INCONTRO simulazione compilazione SCUOLA SECONDARIA max 40 partecipanti
ore 11:30 INCONTRO simulazione compilazione PRIMO CICLO max 40 partecipanti
BAGHERIA
tutti i giovedì mattina dalle ore 9 alle 13 TURNO FISICO
PARTINICO
tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 TURNO FISICO
con incontro di simulazione compilazione domanda max 15 partecipanti
PIANA DEGLI ALBANESI
mercoledì 3 agosto pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 TURNO FISICO
TERMINI IMERESE
giovedì 4 agosto mattina dalle ore 9 alle ore 13 TURNO FISICO
tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle 19 TURNO FISICO
BOLLETTINI UFFICIALI – ELENCO DISTRETTI
ATTENZIONE (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)
La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.
In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS:
a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:
a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.
4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini