È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 143/2024, di conversione del Decreto Legge n. 113/2024 (il cosiddetto “Decreto Omnibus”) che ha introdotto fra l’altro – e limitatamente al periodo d’imposta 2024 – un’indennità una tantum (il cosiddetto “Bonus Natale”), pari a 100,00 (cento) euro netti, da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro.
L’importo sarà erogato, insieme alla tredicesima mensilità, ai lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari. Ne potranno usufruire, a domanda, lavoratrici e lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, in possesso di tutti i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
- avere un reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non superiore a 28.000 euro;
- avere l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante
- avere il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, oppure almeno un figlio a carico per i nuclei familiari monogenitoriali.
Per essere considerati a carico e consentire quindi la percezione del bonus è necessario che il coniuge o il figlio possiedano un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.
Il riconoscimento del Bonus sarà subordinato a un’espressa domanda da rivolgere al proprio datore di lavoro, nonché alla dichiarazione della sussistenza congiunta dei requisiti richiesti.
Risulta in fase di attivazione, all’interno del portale NoiPA, una procedura “self service” attraverso la quale chi è interessato potrà richiedere l’erogazione del bonus: pertanto le segreterie scolastiche non dovrebbero essere coinvolte in nessuna fase di gestione della richiesta.