c_74695a44acNell’adunanza plenaria svoltasi ieri, 5 novembre, in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso all’unanimità il proprio parere (che si sostanzia nelle puntuali osservazioni, considerazioni e proposte sul testo del provvedimento) riguardo lo schema di decreto ministeriale recante «Esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai sensi dell’art. 192, comma 4, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, come integrato dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 7.4.2025, n. 45, convertito, con modificazioni, in legge 5.6.2025, n. 79».

Il CSPI, nel merito del provvedimento esaminato

  • evidenzia che il decreto in esame sostituisce le disposizioni del precedente DM 5/2021 definendo le tempistiche, le modalità di svolgimento e le misure di vigilanza per il regolare svolgimento degli esami di idoneità;
  • sottolinea che gli esami di idoneità, pur essendo strumenti essenziali per garantire la continuità didattica e l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione in percorsi non tradizionali, necessitano della definizione chiara di procedure e adempimenti, che assicurino che tutti i titoli di studio attestino un livello di preparazione conforme e adeguato a quanto previsto dagli ordinamenti;
  • evidenzia altresì che lo schema di decreto in esame non affronta, in occasione degli esami di maturità, le criticità determinate dagli esami preliminari atti ad accertare la preparazione degli studenti sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno;
  • suggerisce, a proposito dei cosiddetti “salti” riservanti agli alunni ad alto potenziale intellettivo (art. 2, comma 5, del nuovo DM), di chiarire cosa si intende per «opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale» e i soggetti che dovrebbero produrla;
  • esprime perplessità, qualora l’esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, in merito alla nomina di un presidente esterno all’istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniori (art. 5, comma 2, del DM), in quanto il processo potrebbe diventare particolarmente farraginoso e poco sostenibile nel tempo;
  • apprezza il rafforzamento delle misure di vigilanza degli esami di idoneità, adeguate a garantirne il corretto svolgimento (art. 7, comma 2, del DM).