Interpellata da un dirigente scolastico, l’ARAN ha fornito un’importante precisazione circa le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNL 2019/21 che estendono il diritto a fruire dei tre giorni di permesso per motivi personali o familiari anche al personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche.
L’ARAN chiarisce anzitutto che il CCNL entra in vigore dal giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva, avvenuta il 18 gennaio 2024. L’Agenzia specifica anche la differenza che intercorre tra le modalità di applicazione dei contratti – di per sé efficaci – rispetto alle disposizioni legislative, per la cui efficacia occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il secondo aspetto preso in considerazione dall’ARAN, con riferimento al quesito posto, è quello della eventuale riduzione dei giorni di permesso spettanti in proporzione alla quota di anno scolastico interessata dalla vigenza del nuovo CCNL. Al riguardo, l’ARAN precisa che non si deve procedere ad alcun riproporzionamento, in quanto non ha alcuna rilevanza la decorrenza del CCNL, ma solo la tipologia del contratto in essere al momento della sua entrata in vigore: vale a dire che il personale in possesso, alla data del 19 gennaio, di un contratto a tempo determinato di durata fino 31 agosto o al 30 giugno ha diritto a fruire dei tre giorni di permesso, senza alcuna riduzione.
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