Il personale docente ed ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato può presentare entro mercoledì 15 marzo 2023 l’istanza intesa ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Di seguito, la normativa per presentare la domanda di part-time anche al fine di svolgere un’altra esperienza lavorativa.

Informazioni e consulenze presso tutte le sedi territoriali Cisl Scuola.

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Hanno titolo a chiedere detta trasformazione:

  • i docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
  • il personale educativo;
  • il personale a.t.a., con esclusione dei DSGA;
  • il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.

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La domanda – da inoltrare all’Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico – deve contenere:

  • le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita);
  • il ruolo di appartenenza/classe di concorso/profilo professionale;
  • la sede di titolarità;
  • l’esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro;
  • la tipologia: orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno) ovvero misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità); per il solo personale a.t.a., inoltre, la tipologia verticale deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
  • la durata della prestazione lavorativa (per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno);
  • l’anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (come riconosciuta ai fini di carriera);
  • il possesso di eventuali titoli di precedenza.

Per la durata di almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva.

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Il personale docente a part-time deve adempiere (così come, di seguito, indicato) alle attività di carattere individuale e collegiale:

  • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie (per intero);
  • collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodiche alle famiglie (40 ore per intero);
  • svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti (per intero);
  • partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione (il “tetto” delle 40 ore deve essere rapportato in proporzione all’orario effettuato).

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Normativa di riferimento:

  • legge 28.12.1996, n. 662, art. 1 (commi da 56 a 65)
  • circolare 19.2.1997, n. 3, del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • legge 28.5.1997, n. 140, art. 6 (di conversione del decreto-legge 28.3.1997, n. 79), di integrazione della suindicata legge 662/96
  • O.M. n. 446 del 22.7.1997 (trasmessa dalla C.M. n. 449 del 23.7.1997)
  • O.M. n. 55 del 13.2.1998 (trasmessa dalla C.M. n. 62 del 18.2.1998) di integrazione della predetta O.M. 446/97
  • decreto legislativo n. 61 del 25.2.2000
  • nota prot. n. 1584 del 29.7.2005
  • CCNL 29.11.2007: art. 37 (personale docente) e art. 58 (personale ATA)
  • circolare n. 9 del 30.6.2011 del Dipartimento Funzione Pubblica
  • CCNL 19.4.2018: art. 39

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Per quanto riguarda i modelli di domanda si rinvia alle specifiche note in materia (comprensive di allegati) emanate dai vari Ambiti territoriali.